CARTA DEL CONDUCENTE
E’ una carta personale e necessaria per la guida degli autoveicoli dotati di cronotachigrafo digitale. Essa permette di registrare i seguenti dati:
· Tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari.
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
· Residenza in Italia;
· Titolarità di patente di guida valida e di categoria superiore alla “B”;
· Non essere titolare di un’altra carta tachigrafica in corso di validità, rilasciata dallo Stato italiano o di altro Stato membro dell’ Unione Europea;
· Non aver inoltrato domanda analoga presso altro Stato membro dell’ Unione Europea.
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La Carta è di fondo bianco, ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati relativi alla guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni ed ha validità pari a 5 anni dalla data di emissione.
Nella parte anteriore presenta:
1. La foto del conducente;
2. Il cognome ed il nome;
3. Data di nascita;
4. Data di inizio delle validità e della scadenza;
5. La Camera di Commercio che l’ ha emessa;
6. Il codice fiscale;
7. Il n° della patente di guida;
8. Il n° della carta;
9. La firma;
10. L’ indirizzo ed il luogo di residenza.
RINNOVO DELLA CARTA – Il rinnovo per scadenza deve essere presentato alla Camera di Commercio che l’ ha emessa o a quello dove il conducente è residente, entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza ed è
rilasciata con la validità di 5 anni di quella in scadenza.
Deve essere restituita la carta scaduta e la richiesta è presentata con le stesse modalità della prima emissione, tranne quello della presentazione della fototessera.
Il rinnovo per modifica dati (cambio residenza, cambio patente) , durante il corso della validità della carta, è presentato con le stesse modalità della prima emissione, tranne quello della presentazione della fototessera, tenendo presente che deve essere restituita contemporaneamente alla richiesta la carta precedente. Il periodo della validità è di 5 anni .
CAMBIO NAZIONE – Il cambio nazione effettuato da un altro Stato membro deve essere presentato con le stesse modalità della prima emissione, con la contemporanea restituzione della carta precedente che sarà successivamente inviata dalla Camera di Commercio ad Unioncamere per gli adempimenti del caso. Il periodo di validità è di 5 anni.
SOSTITUZIONE DELLA CARTA – La sostituzione della carta per smarrimento o per furto è presentata con le stesse modalità della prima emissione, tranne la presentazione della fototessera, avendo cura di fornire anche la denuncia sporta alle forze dell’ordine e riportante il numero della carta smarrita o rubata. La scadenza della nuova carta è quella della carta sostituita.
La sostituzione della carta per malfunzionamento della stessa è presentata con le stesse modalità della prima emissione, tranne la presentazione della fototessera e senza pagamento di diritti alla Camera di Commercio se il malfunzionamento avviene nei primi 6 mesi dall’emissione, ovvero con pagamento di diritti pari a € 17,00 o € 20,17 se superiore a 6 mesi, rispettivamente per il ritiro presso la Camera o per la spedizione tramite raccomandata all’indirizzo prescelto. Deve essere restituita all’atto della presentazione della domanda la carta malfunzionante e la scadenza della nuova carta è la stessa della sostituita.
La carta è fornita nel termine di 5gg. lavorativi dalla presentazione della domanda.
UTILIZZO DELLA CARTA – La carta è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi per nessun motivo. La carta può formare oggetto di un ritiro o di una sospensione per provvedimento dell’autorità competente di uno Stato membro nei casi in cui la carta stessa sia stata falsificata, il conducente utilizzi una carta di cui non è titolare, la carta sia stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati ovvero sia stata utilizzata in violazione delle condizioni generali di utilizzo.
Qualora le misure di sospensione o di ritiro di cui sopra siano stata prese da uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la carta, tale Stato membro rinvia la carta alle autorità dello Stato membro che la hanno rilasciata indicando i motivi di tale restituzione. Il titolare della carta è l’ unico ed esclusivo responsabile dell’utilizzo della stessa. Ogni utilizzo illecito o fraudolento della carta è punito con le sanzioni previste dalla legge.
Per le condizioni ora enunciate, il rinnovo della carta per confisca avviene con le modalità della prima emissione, presentando la domanda successivamente all’invio della carta confiscata dalle autorità competenti.